L’OCC è una struttura di fondamentale importanza per le tutte le procedure di composizione della crisi.

È un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore, se è tra quelli legittimati, può rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

L’OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente.

I soggetti legittimati ad accedere alla procedura di sovraindebitamento sono:
  1. consumatore
  2. imprenditore agricolo
  3. c.d. start up innovative
  4. socio illimitatamente responsabile
  5. imprenditore cessato
  6. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi imprenditori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
  7. società professionali ex L. 183/2011
  8. associazioni professionali o studi professionali associati
  9. società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
  10. enti privati non commerciali.Che cos’è l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - OCC
Non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i seguenti soggetti:
  1. l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  2. chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  3. chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  4. chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

I compiti dell’OCC sono specificamente indicati dall’art. 15 L. 3/2012 che ne definisce le attività e le funzioni, le quali variano a seconda della procedura seguita e sono essenzialmente destinate alla predisposizione del piano del consumatore, o a verificare la correttezza dei dati contenuti nell’accordo con i creditori e dei documenti prodotti, attestando la fattibilità del piano.

Tutti gli OCC autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento debbono essere iscritti nel cd. ‘registro degli organismi’, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 202/2014; al controllo locale sulle singole procedure e sui relativi gestori affidato al referente di ogni OCC, il legislatore ha affiancato un controllo centrale operato direttamente dal Ministero della Giustizia.

Ai componenti dell’organismo sono richiesti requisiti di:

1) professionalità, da intendersi come particolare preparazione tecnica e come correttezza deontologica e riservatezza;

2) indipendenza e terzietà rispetto agli interessi di debitore e creditori in ogni le fasi della procedura, dalla redazione del piano fino alla fase esecutiva.

Come funziona l’OCC

L’organismo di composizione della crisi riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista che, a seguito di un esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Che cos’è l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - OCCIl procedimento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al Tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.

Nel caso in cui il piano non fosse realizzabile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento, etc …) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora da onorare.

Quindi, il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

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