Che cos’è l’OCC – Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente terzo, imparziale e indipendente, autorizzato dal Ministero della Giustizia, che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi.
L’OCC non eroga finanziamenti e non rappresenta né il debitore né i creditori: ha il compito di garantire correttezza, trasparenza e regolarità della procedura.

Chi può rivolgersi all’OCC

Sono legittimati ad accedere alle procedure di sovraindebitamento:

  • consumatori
  • imprenditori agricoli
  • imprenditori sotto soglia (non soggetti a liquidazione giudiziale)
  • start-up innovative
  • soci illimitatamente responsabili di società di persone
  • imprenditori cessati
  • professionisti, artisti e lavoratori autonomi
  • studi professionali associati e società tra professionisti
  • enti privati non commerciali
  • società semplici costituite per attività professionali

Questi soggetti possono utilizzare strumenti come:

  • piano di ristrutturazione del consumatore,
  • concordato minore,
  • liquidazione controllata del sovraindebitato,
tutti previsti dal Codice della Crisi.

Chi non può accedere

Non può accedere al sovraindebitamento chi:

  • è soggetto a liquidazione giudiziale (ex fallimento) o ad altre procedure concorsuali maggiori
  • ha già utilizzato una procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni
  • ha riportato una revoca, annullamento o risoluzione di un precedente piano o accordo
  • non fornisce documentazione sufficiente per ricostruire la situazione economica
  • ha commesso atti in frode ai creditori

Cosa fa l’OCC

Gli OCC operano nel rispetto del Codice della Crisi e sono iscritti nel Registro degli Organismi (DM 202/2014). Il Ministero della Giustizia ne controlla il funzionamento.

I compiti principali dell’OCC sono:

  • verificare la documentazione e la situazione economica del debitore
  • assistere nella predisposizione del piano o dell’accordo
  • attestare la fattibilità del piano
  • interloquire con creditori e tribunale
  • garantire indipendenza, professionalità e terzietà in ogni fase

Il referente dell’OCC coordina tutte le procedure e controlla l’operato dei gestori nominati.

Come funziona la procedura tramite OCC

  1. Presentazione della domanda

    Il debitore presenta richiesta all’OCC competente e consegna la documentazione necessaria.
  2. Nomina del gestore della crisi
    L’OCC valuta la domanda e assegna un professionista incaricato di seguire il caso.
  3. Predisposizione del piano o dell’accordo
    Il gestore verifica i dati, dialoga con i creditori e costruisce una proposta realistica.
  4. Deposito in tribunale
    Il piano o accordo viene presentato al giudice che, se lo ritiene conforme,
      • lo omologa, rendendolo vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti;
      • sospende eventuali pignoramenti e azioni esecutive.

     

  5. Esito della procedura
    A seconda del caso, si arriva a:
    • concordato minore
    • piano di ristrutturazione del consumatore
    • liquidazione controllata
  6. Esdebitazione
    Una volta conclusa con successo la procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, e ripartire senza il peso delle esposizioni pregresse.

Sei tra i soggetti che possono accedere al sovraindebitamento?

Se rientri tra i soggetti legittimati e vuoi uscire dal sovraindebitamento nel modo più rapido, sicuro e conveniente, l’OCC è lo strumento giusto.

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